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mercoledì 31 ottobre 2012

Usura Bancaria - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, concesso il beneficio della sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99.


All’esito della denuncia supportata da idonea analisi tecnico contabile predisposta dalla Kipling s.a.s . il Procuratore della repubblica di Salerno ha concesso all’imprenditore vittima di usura bancaria la sospensione dei termini in ottemperanza all’art. 20 comma 7 L.44/99, così come modificato dalla L. 3/2012.
In particolare, la denuncia  l’istituto di credito è stato denunciato per aver applicato tassi eccedenti i limiti usurai stabiliti dalla L.108/96 e 644 c.p. .
I beni dell’imprenditore sono oggetto di esecuzione immobiliare, malgrado nell’ambito di un procedimento civile volto alla contestazione di anatocismo ed altri illeciti il CTU abbia acclarato la fondatezza delle contestazioni mosse all’istituto di credito.
Tuttavia, la concessione della sospensione congela i termini processuali, offrendo così tutela preventiva al denunciante.



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