Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni. Il Giudice revoca la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ritenendo infondato il requisito del "fumus boni iuris" sulla scorta della relazione tecnica contabile redatta dal CTP, dal momento che il "fumus boni iuris" costituisce requisito essenziale per la concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
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