Rilevazione dei tassi effettivi globali ai fini della legge sull'usura.
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° Luglio - 30 Settembre 2011
Applicazione dal 1° Gennaio fino al 31 Marzo 2012
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto di punto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' superare gli 8 punti percentuali.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto di punto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' superare gli 8 punti percentuali.
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